Pagamenti Diretti 2021

Termini e modalità di presentazione domanda

immagine del bando

Con i Decreti OPR n. 4088 del 25.03.2021 e n. 6450 del 14.05.2021 sono state approvate le disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di pagamento 2021 riguardante i pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) 1307/2013.

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell’ambito di uno o più dei regimi di aiuto elencati è necessario che il soggetto richiedente l’aiuto rivesta la qualifica di “Agricoltore in attività”. Il requisito di “Agricoltore in attività” in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento degli aiuti diretti.

Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.

Sulle superfici dichiarate nella domanda di pagamento, salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’agricoltore deve esercitare attività agricola secondo una o più modalità tra quelle individuate dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ogni agricoltore beneficiario dei pagamenti diretti, deve rispettare e ottemperare ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e al rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli che costituiscono gli impegni di “condizionalità”.

 

Referenti:

Ida Santagata

Posizione Organizzativa Piano Strategico Nazionale e nuova PAC 2023-2027

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Tel. 02.6765.2778

Fax 02.3936164

E-mail: ida_santagata@regione.lombardia.it

 

La Domanda Unica è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda unica di pagamento può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

L’agricoltore per poter presentare la domanda unica di aiuto deve avere costituito presso l’Organismo Pagatore della Lombardia il fascicolo aziendale e, nel caso siano intervenute modifiche, deve avere anche aggiornato il fascicolo aziendale.

La costituzione e/o l’aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale che sono delegati dall’Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L’agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

  1. confermare la domanda precompilata;
  2. integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;
  3. correggere la domanda precompilata.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

  • direttamente, sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, consentito esclusivamente con la CRS/CSN, SPID e CIE;
  • tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza.

La domanda unica deve essere firmata digitalmente dall’agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell’univocità dell’imputazione della domanda all’agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrivente la domanda di aiuto, nonché dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo.

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti.

Per il Regime dei Piccoli Agricoltori, coloro che nel 2015 hanno aderito a tale regime, nel 2021 attraverso la compilazione della Domanda Unica di Pagamento possono presentare all’Organismo Pagatore una delle seguenti comunicazioni:

  • conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori;
  • conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori per subentro a seguito di successione effettiva o successione anticipata;
  • subentro nel Regime dei piccoli a seguito di successione effettiva o successione anticipata e contestualmente comunicazione di recesso dal regime;
  • recesso dal regime dei piccoli per il passaggio al Regime di pagamento di base.

Per i piccoli agricoltori che smettono di esercitare l’attività agricola e/o che intendono effettuare mutamenti aziendali è previsto un apposito procedimento di revoca dal Regime dei piccoli da presentare esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono il quadro giuridico degli aiuti diretti nell’ambito della politica agricola comune.

Il documento allegato dispone le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013 e s.m.i.

I regimi di sostegno applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

  • Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Aiuto de minimis per il grano duro (D.M. n. 11000 del 02.11.2016);
  • Anticipazione aiuti diretti in regime “De minimis” di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell’art.10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n.44 del 21 maggio 2019.

Le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2021 sono:

  1. domanda iniziale: 15 giugno 2021;
  2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2021;
  3. domanda iniziale in ritardo: 12 luglio 2021 (i 25 giorni di ritardo sono calcolati a partire dal giorno 15 giugno);
  4. domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 in ritardo: 12 luglio 2021;
  5. comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione da parte dell’Organismo pagatore dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella domanda e, comunque, non oltre il 02 novembre 2021;
  6. comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 02 novembre 2021;
  7. comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il 02 novembre 2021;
  8. comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. (UE) 809/2014: devono essere presentate non oltre il 02 novembre 2021.
  • Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 12 luglio 2021 (il termine scade il 10 luglio 2021 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce. Ai sensi dell’art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 12 luglio 2021, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all’aiuto o, se del caso, dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto.
  • Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 oltre il termine del 30 giugno 2021, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 12 luglio 2021; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 12 luglio 2021, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

L’art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un’interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell’azienda, la cosiddetta “Domanda Grafica”.

Sulla base del Fascicolo Grafico (CG e PCG) e possibile generare la “Domanda Grafica” precompilata con le parcelle agricole dell’azienda associate ai diversi interventi ammissibili a premio.

Il beneficiario può confermare la domanda grafica precompilata, oppure, qualora i dati relativi alla superficie, all’ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all’ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere e/o a modificare i dati proposti.

Tutti gli agricoltori potranno presentare la domanda unica di aiuto utilizzando il modulo di domanda grafica messo a disposizione dall’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OP) attraverso l’accesso al sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Si.sco, l'Organismo Pagatore della Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce mediante ARIA S.P.A., tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda unica entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l’evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

  • entro 15 giorni lavorativi per problematiche inerenti la costituzione e/o l’aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
  • entro 5 giorni lavorativi per problematiche inerenti esclusivamente la compilazione della domanda unica.

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Considerato che le domande di aiuto per superficie sono presentate tramite un’interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell’azienda, ai fini della correttezza delle domande di aiuto l’Organismo Pagatore della regione Lombardia ha la facoltà di introdurre, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, un sistema di «controlli preliminari» che includa almeno i controlli incrociati di cui all'art. 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento stesso. I risultati sono comunicati al beneficiario entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda.

L’art. 15, paragrafo 2 bis, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce altresì che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi 35 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda. Tuttavia, se il periodo di 35 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche, le modifiche sono comunicate all'autorità competente al più tardi 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche dell'anno di cui si tratta.

All’interno della Domanda Unica è possibile richiedere l’anticipazione degli aiuti diretti in regime “de minimis” secondo quanto stabilito dal DM 3 giugno 2019 n. 5932 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44.

Per l’attivazione dell’anticipazione in regime “de minimis” è prevista l’adozione di un decreto ministeriale che stabilisca l’applicabilità e le regole di erogazione anche per l’anno di domanda 2021. In attesa dell’adozione del decreto ministeriale le domande di anticipazione sono considerato quali manifestazioni di interesse che non vincolano l’Organismo Pagatore all’erogazione dell’anticipo. Solo a seguito dell’adozione del decreto ministeriale sopra citato le richieste presentate all’interno della domanda unica assumono valore di domanda di anticipazione in regime “de minimis” L’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Le disposizioni applicative e le condizioni per la concessione dell’anticipazione saranno precisate con apposito provvedimento.

Data ultima modifica: 06/02/2024